FAMIGLIA

STUDIO TONZANI

Isabella Tonzani, avvocato in Perugia
con notevole esperienza nel diritto della famiglia

STUDIO TONZANI A PERUGIA

aree di competenza
Diritto di Famiglia

Matrimonio,regime patrimoniale della famiglia, Separazione, Divorzio, Convivenza more uxorio e Famiglia di fatto, Contratti di convivenza, Figli e Successioni

Il matrimonio è un istituto importante del nostro diritto. Col matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Comunione dei beni
È il regime patrimoniale legale della famiglia che si instaura al momento del matrimonio in mancanza di diversa volontà (per esempio, la scelta della separazione dei beni). Formano la comunione tutti i beni acquistati durante il matrimonio a eccezione di alcune categorie di beni, espressamente previste dal codice civile, che restano personali di ciascun coniuge. Al contrario, se al momento della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno scelto la separazione dei beni, possono in ogni momento cambiare regime patrimoniale ed adottare la comunione dei beni attraverso un atto pubblico notarile.

Separazione dei beni
Tale regime patrimoniale può essere scelto dai coniugi sia al momento della celebrazione del matrimonio o anche successivamente, con atto pubblico notarile. In questo caso gli acquisti dei beni (mobili ed immobili) effettuati da ciascuno dei coniugi a partire dal momento della scelta della separazione dei beni, restano di proprietà esclusiva del medesimo.

Scioglimento della comunione
La comunione si scioglie al momento della separazione personale dei coniugi ed, inoltre, in caso di annullamento del matrimonio, nel caso in cui sia cambiato, mediante atto pubblico, il regime patrimoniale (attraverso la scelta della separazione dei beni) oppure in caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi.

Pensione di reversibilità
È la quota parte della pensione complessiva di cui era titolare il defunto e che viene riservata dalla legge al coniuge superstite oppure al coniuge separato senza addebito, al coniuge divorziato a cui spetta l’assegno divorzile, ai figli minorenni, inabili o studenti universitari o, in caso di assenza di tali beneficiari, agli altri eredi superstiti indicati dalla legge.

Ordine di protezione e allontanamento del coniuge
Sono provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del coniuge che abbia causato grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro.

Impresa familiare
L’art. 230 bis del codice civile tutela le persone, anche di minore età, legate da vincoli di parentela o di affinità con l’imprenditore che  prestino, in via esclusiva, la loro attività lavorativa a favore dell’impresa familiare, riconoscendo alle predette persone un diritto al mantenimento e la partecipazione agli utili dell’impresa .

Fondo patrimoniale
attraverso il fondo patrimoniale i coniugi possono destinare determinati, specifici, beni ai bisogni della famiglia ponendoli al riparo da possibili pretese dei creditori di ciascun coniuge, verso i singoli

Il vincolo del matrimonio si allenta, ma non si scioglie del tutto, nella separazione. Ciascun coniuge, nel momento in cui la coppia termina, sono messi di fronte all’esigenza di regolare i loro rapporti patrimoniali e la vita dei figli minori o maggiori di età ma non autosufficienti, al fine di trovare un nuovo equilibrio.

Separazione consensuale
Si ha quando i coniugi, accordandosi con atto scritto, trovano le soluzioni più soddisfacenti per regolare tutte le loro questioni patrimoniali, nonché l’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge più debole, il contributo al mantenimento per i figli, l’assegnazione della casa coniugale, il trasferimento di immobili e così via.E’ come un “abito confezionato su misura” in quanto i coniugi possono regolare ogni questione che a loro interessa ed ha indubbi vantaggi: accontenta molto di più le parti, dato che ne sono i redattori ed inoltre ha tempi molto più veloci rispetto alla separazione giudiziale; una volta depositato l’accordo presso la cancelleria del Tribunale, verrà fissata un’udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, nella quale i coniugi dovranno comparire e poi l’accordo verrà ratificato nella sentenza di omologa della separazione.

Separazione giudiziale
Se le parti non riescono a trovare una soluzione consensuale, ciascuno di essi ha il diritto di chiedere la separazione giudiziale. In questo caso inizia un vero e proprio procedimento giudiziale, all’esito del quale sarà il Tribunale che deciderà le questioni relative ai rapporti patrimoniali e personali esistenti tra i coniugi.

Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione sono tutte sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati emessi.

Assegnazione della casa coniugale
In presenza di figli minori o maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale di solito assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro, per evitare loro un cambiamento che possa creare disagio.

Affidamento e mantenimento dei figli
I figli sono affidati dal Giudice, di norma, congiuntamente ad entrambi i genitori. Ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale alle proprie capacità.

Mantenimento del coniuge
L’assegno di mantenimento tutela il coniuge economicamente più debole in quanto gli consente di mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Viene determinato in base ai redditi del coniuge obbligato, alle necessità del coniuge beneficiario ed al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Pensione di reversibilità
È la quota parte della pensione complessiva di cui era titolare il defunto e che viene riservata dalla legge e al coniuge separato senza addebito e titolare di un assegno di mantenimento.

Rilascio e revoca passaporto del coniuge
Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare.

Separazione mediante negoziazione assistita
È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.

Separazione presso il Comune
E’ la separazione consensuale effettuata tra le parti, anche senza l’ausilio di difensori, nel caso in cui non ci siano figli minori di età e nel caso in cui non ci siano da prendere accordi su questioni patrimoniali né sull’assegno di mantenimento ad uno dei coniugi.

Successione del coniuge separato
Il coniuge separato “senza addebito” conserva ancora i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.

 

Il divorzio scioglie definitivamente il vincolo coniugale. Il coniuge divorziato non ha più diritti successori nei confronti dell’altro coniuge. Il divorzio ha due nomi tecnici:” scioglimento del matrimonio”, nel caso di matrimonio celebrato solo in sede civile e “cessazione degli effetti civili del matrimonio” nel caso di matrimonio celebrato in chiesa (matrimonio concordatario).

Divorzio consensuale o congiunto
Si ha quanto i coniugi trovano un accordo sulle questioni personali e patrimoniali ancora pendenti.

Divorzio giudiziale
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo, ciascuno di essi può fare ricorso in Tribunale e chiedere che venga emessa sentenza di divorzio. Si tratta di un vero e proprio procedimento giudiziale che terminerà con il provvedimento suddetto, nel quale il Giudice deciderà tutte le questioni personali e patrimoniali presentate dalle parti.

Modifica delle condizioni di divorzio
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano “nuove” circostanze di fatto e di diritto, rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati emessi.

Divorzio con negoziazione assistita
È il divorzio concluso tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l’intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti. L’atto di negoziazione andrà trascritto negli uffici dell’anagrafe comunale.

Mantenimento dei figli
ciascun genitore è obbligato al mantenimento dei figli, in misura proporzionale alle proprie capacità.

Assegno divorzile a favore dell’ex coniuge
In questo caso, al coniuge più debole economicamente, privo di redditi propri non spetta un assegno commisurato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come nella separazione, ma un assegno che ha una mera funzione assistenziale. Può essere versato periodicamente (di solito ogni mese) oppure in un’unica soluzione. In quest’ultimo caso può consistere in una somma di denaro o anche in un trasferimento di un bene immobile o altro diritto reale (diritto di usufrutto, nuda proprietà, superficie, enfiteusi, uso e abitazione, servitù prediali).

Pensione di reversibilità
È la quota parte della pensione complessiva di cui era titolare il defunto e che viene riservata dalla legge e al coniuge divorziato titolare di un assegno divorzile.

Diritto al TFR
Al coniuge titolare di un assegno divorzile che non si è risposato, spetta una percentuale dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge durante gli anni di matrimonio.

Rilascio e revoca passaporto dell’ex coniuge
Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare.

La convivenza “more uxorio”, al di fuori del matrimonio, è stata spesso scelta da coppie che, in piena libertà, avevano deciso di non vincolarsi agli obblighi nascenti dal matrimonio oppure da quelle coppie, ad esempio quelle omosessuali, per cui il matrimonio è precluso dal nostro ordinamento. Tuttavia, negli ultimi anni, pur nel rispetto della scelta della coppia e della libertà degli individui, si è sentita la necessità di trovare delle forme giuridiche di regolamentazione delle convivenze, anche a tutela dei soggetti più deboli.

Contratti di convivenza
Si tratta di accordi scritti con i quali ogni coppia di fatto (omosessuale o etero) regola le questioni economiche e patrimoniali che la riguardano, sia durante la vita della coppia e sia anche in riferimento all’eventuale conclusione del rapporto o alla morte di uno dei componenti della stessa.

Donazioni e successioni
Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità, per ciascuno dei conviventi, di trasferire  all’altro una parte del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare, sia durante la vita, mediante donazioni o contratti specifici e sia attraverso la successione testamentaria, mediante disposizioni di parte del proprio patrimonio. Peraltro la legge riserva al convivente di fatto alcuni diritti in caso di premorienza dell’altro.

Ordine di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente
Sono provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del convivente che abbia causato grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro.

Atti persecutori o Stalking
Lo stalking familiare, di cui all’art. 612 bis c.p., è il comportamento con cui, attraverso condotte reiterate, uno dei partner minaccia o molesta l’altro (coniuge o convivente) in modo da cagionare allo stesso un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o tale da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Rapporti con i figli e rilascio e revoca del passaporto
I figli nati al di fuori del matrimonio, da genitori che vivono in una coppia di fatto, nel nostro ordinamento sono parificati in tutto ed hanno gli stessi diritti dei figli legittimi. In caso in cui vi siano dei figli minori, ciascuno dei genitori deve ottenere l’assenso dell’altro genitore al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio. Se questo assenso non viene concesso, ci si deve rivolgere al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione sostitutiva. Ciascuno dei genitori può chiedere la revoca del passaporto dell’altro genitore quando quest’ultimo non abbia adempiuto gli obblighi di mantenimento a favore dei figli minorenni.

I figli hanno diritto alla piena tutela, anche in caso di separazione o divorzio dei genitori.

Amministrazione dei beni del minore
I genitori hanno l’amministrazione dei beni del minore. In caso di atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita di immobili, donazioni e simili) dovranno però farsi preventivamente autorizzare dal giudice tutelare del Tribunale, dimostrando che l’atto da compiere avrà conseguenze favorevoli per il minore

Contributo al mantenimento
In caso di separazione personale dei coniugi, essi devono provvedere al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, ciascuno secondo le proprie disponibilità.

Pensione di reversibilità
È la quota parte della pensione complessiva di cui era titolare il defunto e che viene riservata dalla legge ai figli.

Successioni
Ai figli, sia minori che maggiorenni, la legge riconosce una quota dell’eredità del genitore (c.d. quota di legittima). E’ impugnabile dal figlio il testamento che disponga dei beni del defunto in modo tale da ledere la quota di legittima.

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
Il figlio minore, ove intenda accettare l’eredità del genitore, può farlo solo con il beneficio di inventario.

Diritto del minore a frequentare i nonni
La legge stabilisce che il minore ha diritto ad avere rapporti significativi con i nonni. Pertanto, nel caso in cui i genitori dovessero vietare o rendere difficile il mantenimento di questo, i nonni possono ricorrere in giudizio.

Cosa è possibile lasciare in successione al momento della morte? Quali sono gli strumenti consentiti? Cosa è vietato? Il nostro ordinamento ci dice cosa possiamo e non possiamo fare. Gli articoli del codice civile offrono molte possibilità per lasciare ai nostri cari una tutela.

 

Apertura della successione
La successione si apre nel momento stesso della morte del testatore.

Testamento olografo
E’ il testamento che viene scritto completamente per mano del testatore.

Testamento pubblico
Viene redatto dal notaio, alla presenza di due testimoni, su indicazione del testatore.

Testamento segreto
Il testamento segreto è scritto dal testatore ed è poi consegnato al notaio che lo conserva, in busta chiusa sigillata, fino al momento della morte del testatore.

Chiamati all’eredità
Sono i soggetti destinatari dell’eredità (indicati dal testatore nel testamento o, in mancanza, dalle norme del codice civile) fino al momento in cui essi decidono se accettare o rinunciare all’eredità. Nel momento in cui accettano l’eredità, divengono “eredi” veri e propri.

Accettazione di eredità
È una dichiarazione di volontà unilaterale di volontà con il quale il chiamato si trasforma in erede. Può anche essere “tacita” se il chiamato all’eredità compie atti di disposizione dei beni ereditari (es. vende un bene ereditario).

Accettazione con beneficio di inventario
Gli eredi sono tenuti a rispondere anche degli eventuali debiti dell’eredità con tutto il loro patrimonio personale. Per evitare questo rischio, possono rinunciare all’eredità oppure accettare con beneficio di inventario. In questo caso i creditori potranno attaccare solo i beni ereditati e non il patrimonio personale degli eredi.

Rinuncia all’eredità
E’ possibile rinunciare all’eredità mediante una dichiarazione da effettuarsi nella cancelleria del Tribunale o dinanzi ad un notaio.

“Legittimari” o eredi “necessari”
Sono i soggetti ai quali, per legge, è necessariamente destinata una parte del patrimonio del defunto; per il codice civile questi soggetti sono il coniuge e i figli del defunto. Possono proporre azioni giudiziali a tutela della quota loro spettante per legge, nel caso in cui il testatore avesse lasciato i propri beni ad altri soggetti.

Legati
Il  legato è un lascito fatto dal testatore (spesso un singolo bene, un credito) ad un soggetto (legatario). Il legatario non risponde degli eventuali debiti ereditari.

Donazioni
Le donazioni si effettuano con atto pubblico (contratto di donazione) e possono essere di vario tipo: possono essere fatte per ringraziare qualcuno per un’attività svolta a favore del donante (donazioni remuneratorie) oppure, come regalo, in occasione delle nozze di una coppia (donazione obnuziale) o ancora con la donazione può essere imposto un peso, un’attività al beneficiario (donazione modale). Ci sono anche le donazioni indirette, che si realizzano non con l’atto tipico ma con altri negozi giuridici.

Revoca della donazione
Le donazioni possono essere revocate dal donatore in caso di sopravvenienza di suoi figli oppure in caso di ingratitudine dimostrata dal donatario. Le donazioni rimuneratore o fatte a degli sposi ed in ragione del loro matrimonio (c.d. donazione obnuziale) non possono essere revocate.