GUIDA IN stato di ebbrezza: cosa sono i lavori di pubblica utilita’?

Quesito: Carlo è stato fermato dagli agenti di polizia perché guidava in stato di ebbrezza (reato previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada) ed a seguito di ciò, il Prefetto ha disposto la sospensione della sua patente, in via provvisoria cautelare ed il Giudice per le indagini preliminari gli ha notificato un decreto penale di condanna ad una pena pecuniaria calcolata sulla base della pena detentiva applicabile per il reato. Può chiedere di svolgere i lavori di pubblica utilità? E quali sono i benefici?

I lavori di pubblica utilità (LPU) sono una sanzione sostitutiva della detenzione e della pena pecuniaria che sarebbe applicabile per il reato. Consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore di un ente che si occupa di assistenza sociale o di volontariato quali ad esempio la Croce Rossa, un ospedale e simili oppure a favore di un ente pubblico quale la provincia, la regione o lo Stato, il comune o presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.

I lavori di pubblica utilità possono essere richiesti nei casi di reati previsti dall’art. 186 NCDS, come nel caso specifico, con la sola eccezione per il reato di cui all’art. 186, comma 2 bis NCDS, oppure nei casi dei reati previsti dall’articolo 187 NCDS (guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti).

In questi casi, di solito, come nel caso di specie, il G.i.P. (Giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale competente notifica all’indagato il decreto penale di condanna contenente la sanzione penale, con la pena detentiva sostituita dalla pena pecuniaria.

Entro quindici giorni dalla notifica del decreto (termine perentorio) l’interessato può presentare opposizione e può chiedere che venga emessa sentenza di patteggiamento a pena concordata con il Pubblico Ministero e sostituita da ore di lavoro di pubblica utilità presso un ente da lui scelto che, normalmente, comunque, deve essere nella lista degli enti che hanno firmato un protocollo con il Tribunale competente.

Il Giudice, alla prima udienza che verrà fissata, verificherà l’ipotesi di patteggiamento e la rispondenza alle norme di legge della richiesta dell’imputato e, se è tutto regolare, disporrà la sospensione del procedimento penale per il periodo necessario all’imputato a svolgere tutte le ore di lavoro previste nonché disporrà la sospensione delle pene accessorie (eventuale confisca del veicolo e sospensione della patente).

Il lavoro di pubblica utilità ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica utilità.

All’udienza successiva il Giudice verificherà se l’imputato ha svolto i lavori di pubblica utilità con esito positivo sulla base della relazione finale che verrà redatta dall’ente presso cui essi sono stati svolti.

Ove l’esito sia positivo il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

E’ altresì possibile chiedere di accedere ai lavori di pubblica utilità già nella fase delle indagini preliminari, prima che venga emesso il decreto penale di condanna, concordando la pena con il pubblico ministero o chiedendo al GIP che venga tenuto conto di tale richiesta già nel successivo decreto penale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 del D.p.r. 313/2012 nella parte in cui non prevede che nel certificato del casellario giudiziale non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art. 186 NCDS, che sia dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento dei LPU e dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo; nonché l’illegittimità dell’art. 25 T.U. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni di cui sopra.

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