MANCATO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE O PER I FIGLI: che RIMEDI OFFRE LA LEGGE?

La legge offre diversi rimedi a questro problema.

Prima di vedere quali, però, chiariamo un paio di concetti necessari.

Il nostro diritto prevede due tipi di separazioni personali dei coniugi, quella consensuale e quella giudiziale.

La separazione consensuale avviene quando i coniugi riescono a trovare un accordo preventivo sulle condizioni patrimoniali della separazione e quindi depositano in tribunale il loro ricorso congiunto contenente tutte le decisioni in merito alla fine della loro unione (ad esempio, le decisioni circa l’entità e le modalità di erogazione dell’assegno di mantenimento per i figli, le condizioni di affidamento dei medesimi e l’esercizio del diritto di visita del genitore che non abiterà con loro, la divisione dei beni in comunione etc…).

La separazione giudiziale, si ha, invece, quando i coniugi non riescono a trovare un accordo e quindi sarà il giudice che, al termine del procedimento, dovrà decidere su tutte le questioni relative alla fine della relazione.

Il procedimento di separazione consensuale termina con un decreto con cui il giudice omologa le condizioni di separazione volute congiuntamente dai coniuge (in sostanza qui il giudice si limita a controllare che le decisioni già prese dai coniugi siano conformi al nostro diritto).

Il procedimento di separazione giudiziale, invece, termina con una sentenza con cui il giudice, valutate tutte le circostanze, decide su ogni questione e condizione, secondo diritto e secondo il suo prudente apprezzamento.

Se nel decreto di omologazione o nella sentenza di separazione è previsto che uno dei coniugi sia obbligato a versare un assegno per il mantenimento dell’altro coniuge o dei figli ma esso si sottrae a tale pagamento, la legge offre diversi rimedi.

Il primo è l’ipoteca: la sentenza di separazione e il decreto di omologazione sono titoli per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni immobili di cui è proprietario l’altro coniuge.

Il secondo è il sequestro sui beni dell’obbligato: il sequestro può essere concesso dal giudice ma sempre su istanza di parte quando ci sia la dimostrazione dell’inadempimento dell’obbligato. A differenza degli altri tipi di sequestro previsti dalla legge, questo non è strumentale ad un successivo procedimento di merito, non è cautelare e può essere modificato o revocato.

Il terzo è il pignoramento di crediti che il coniuge obbligato ha verso terzi. In pratica se, ad esempio, il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno ha un lavoro, egli sarà creditore del suo datore di lavoro per lo stipendio mensile. In questo caso, attraverso il pignoramento, si potrà ordinare al datore di lavoro di versare parte dello stipendio mensile (nella misura stabilita dalla legge) direttamente al coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento. I terzi pignorati possono essere il datore di lavoro del coniuge inadempiente per gli stipendi e i trattamenti di fine rapporto ad esso dovuti; gli enti pensionistici per le pensioni ad esso spettanti, le banche per le somme presenti sui conti correnti del coniuge obbligato.

Nel caso, soprattutto, delle separazioni giudiziali vi è un altro rimedio, che è quello della garanzia reale o personale: il giudice, su richiesta di parte, se esiste il pericolo che il coniuge obbligato possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi può imporgli di prestare una idonea garanzia reale (ad esempio il pegno o l’ipoteca) o personale (ad esempio la fideiussione bancaria).

La mancata osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno fissato dal giudice della separazione può determinare anche conseguenze penali. Fino al 2006 vi erano procedure differenti in materia di divorzio e in materia di separazione. Infatti, in materia di divorzio, la tutela era già completa perché l’art. 12 sexies della legge 898 del 1970 prevede che al coniuge che si sottrae al mantenimento del figlio o dell’ex coniuge si applichino le pene di cui all’articolo 570 del codice penale e ciò senza altra dimostrazione che quella dell’omissione del versamento.

In materia di separazione, invece, fino al 2006, ai separati si applicava direttamente l’articolo 570 c.p. che però richiedeva determinati presupposti, tra cui la dimostrazione dello stato di bisogno del denunciante, oltre alla prova dell’omesso versamento dell’assegno da parte dell’obbligato. La legge 54 del 2006 ha un po’ cambiato la situazione in quanto ora, al mancato versamento dell’assegno di mantenimento per i figli, nel caso di separazioni, si applica direttamente l’articolo 12 sexies l. 898/70, mentre, nel caso di mancato versamento dell’assegno del coniuge, continua ad applicarsi ai separati l’art. 570 c.p.

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